Il pagamento parziale
Non esclude quindi automaticamente il reato l'adempimento parziale degli obblighi di mantenimento. Pertanto non può essere assolto il padre che versa all’ex coniuge solo una parte dell’assegno per i figli neanche se, per sopperire a tale mancanza, provvede all’acquisto di beni di prima necessità per il minore come abiti e cibo.
L’articolo 570 bis Cod. pen. stabilisce che il coniuge o il genitore naturale (quindi anche in assenza di matrimonio) che non versa l’assegno stabilito dal giudice con la sentenza di separazione o divorzio o di nullità del matrimonio, sia in favore dei figli che dell’ex coniuge, è punito con la reclusione fino a 1 anno o la multa da 103 euro a 1.032 euro.