Se scappa la pipì in autostrada si può usare la corsia d'emergenza. L'urgenza di espletare un bisogno non ha deroghe, neanche quando siamo alla guida di un'auto. E l'attenzione necessaria quando si è al volante deve essere massima. In sostanza è ciò che ribadisce la suprema corte con la sentenza penale n. 13124-2019. La Cassazione chiarisce il concetto di malessere che, ai sensi dell'art 176 comma 5 del codice della strada, giustifica la sosta nelle corsie di emergenza delle strade extraurbane e delle autostrade. Per gli ermellini, secondo quanto riporta il sito studiocataldi.it, non è necessario che il malessere derivi da una patologia, è sufficiente che esso consista in un disagio, anche transitorio, ma tale da impedire di proseguire la guida con la stessa attenzione.
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La Corte d'appello di Roma conferma la sentenza di assoluzione del giudice per l'udienza preliminare "perché il fatto non costituisce reato". All'imputato era stato ascritto il reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p. commesso con contestuale violazione dell'art. 176 C.d.S., comma 5, e per imprudenza, negligenza e imperizia. Questi i fatti: l'imputato, di professione tassista, mentre percorreva l'autostrada in orario mattutino, a un certo punto era costretto a fermarsi in corsia d'emergenza per un impellente bisogno fisiologico. Espletata tale funzione, proprio mentre stava risalendo sulla sua vettura, l'imputato veniva tamponato violentemente dal motociclo condotto dalla vittima, che decedeva.
La Corte aveva rigettato l'appello delle parti civili (fratello e figlio della vittima) perché aveva rilevato che, non solo l'imputato per età e problemi prostatici, a causa del "malessere" da questi provocati, era legittimato a fermarsi sulla corsia d'emergenza; ma anche perché il veicolo era stato parcheggiato correttamente, ben accostato a destra. Avverso la sentenza della Corte d'Appello le parti civili propongono ricorso per Cassazione. Con il secondo motivo, in particolare, i ricorrenti contestavano la qualifica del "bisogno urinario come "malessere", non essendo tale l'incontinenza cronica, che non costituisce alcunché di imprevedibile o di improvviso".
La Cassazione però non accoglie alcun motivo di ricorso, perché infondati.